ARCE ONLUS lo statuto

ARCE ONLUS lo statuto

ARCE o.n.l.u.s

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Descrizione e finalità

Art. 1

1) L’Associazione ARCE-ONLUS costituita in Milano, Via Adige 11, è un centro di vita associativa, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico e i suoi principi ispiratori sono quelli adottati dall’etica cristiana evangelica. Non persegue fini di lucro.

2) L’ente ha l’obbligo di usare la denominazione ARCE-ONLUS in qualsiasi segno distintivo, o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

1) Lo scopo dell’Associazione è quello di effettuare attività d’assistenza sociale e socio-sanitaria e di beneficenza per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

2) Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata. In tale ambito verrà promossa la cultura evangelica biblica.

3) L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle riportate allo scopo se non alle stesse direttamente connesse.

I Soci

Art. 3

1) Il numero dei Soci è illimitato.

2) Tutti i Soci maggiorenni hanno parità di diritti e di doveri. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

3) I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

4) Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione dello Statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

1) Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Art. 5

1) Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande d’ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa.

2) Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di Socio diverrà effettiva e previo il pagamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel Libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

1) I Soci hanno diritto a:

a) Partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Ciò vale anche per i familiari dei Soci, purché si attengano al rispetto dello Statuto e posseggano i requisiti necessari ai Soci, sotto la responsabilità del Socio loro familiare;
b) Di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
c) Eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

2) Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.

Art. 7

1) Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione.

Art. 8

1) La qualifica di Socio si perde per:

a) decesso;
b) espulsione o radiazione;
c) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
d) mancato pagamento della quota associativa.

Art. 9

1) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediate (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
b) denigrazione del Circolo, dei suoi Organi Sociali, dei suoi Soci;
c) l’attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
f) L’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza

2) In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

1) Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Patrimonio Sociale e Bilancio

Art. 11

1) Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
b) Fondo di riserva

2) Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

1) entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali;
1) qualsiasi altra entrata derivante dall’esercizio delle attività istituzionali e da quelle a loro direttamente connesse.

3) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siamo imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4) E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Art. 12

1) Il Bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2) Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il rendiconto dell’anno precedente entro il 30 aprile di quello successivo
L’Assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 13

1) Partecipano all’Assemblea tutti i Soci che alla data di convocazione dell’Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

2) L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima della medesima o da inviare ad ogni Socio.

Art. 14

1) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita dalla maggioranza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 15.

2) Non sono ammesse deleghe.

Art. 15

1) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

2) Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 29

Art. 16

1) L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

2) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate.

3) Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci

Art. 17

1)1 L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta l’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:

a) Approva il Bilancio consuntivo e preventivo;
b) Approva le linee generali del programma d’attività;
c) Elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti, all’ultimo posto utile sarà eletto il Socio con la maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione;
d) Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
e) Regolamenti;
f) Modifiche statutarie

Art. 18

1)2 L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data nella quale viene richiesta.

Gli organismi dirigenti

Art. 19

1) Tutte le cariche associative sono prestate a carattere gratuito. E’ tuttavia fatto libero che il Consiglio Direttivo può provvedere ai rimborsi spese.

2) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni. E’ composto da un minimo di cinque membri.

3) Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 20

1) Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazioni di specifici programmi.

2) Se si tratta di prestazioni eseguite da non Soci, potrà deliberarne il pagamento.

Art. 21

1) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione, è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;
b) Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
c) Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

2) Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della Società.

Art. 22

1) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) Eseguire le delibere dell’Assemblea;
b) Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
c) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
d) Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
e) Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
f) Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
g) Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 23

1) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed ogni altra volta che sia necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, tramite avviso scritto da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima delle stesse o da inviare ad ogni Consigliere. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

Art. 24

1) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Decade dall’incarico il Consigliere che è ingiustificatamente assente per un anno dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo può dimettersi – quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 25

1) Qual’ora per legge richiesto verrà nominato il Collegio dei Probiviri o dei Garanti.
Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti è composto da tre membri o, comunque, da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Può deliberare l’espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell’art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta lo rendano necessario.

Art. 26

1) Qual’ora per legge richiesto verrà nominato il Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relazione al Consiglio direttivo e all’Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo. Per quanto non previsto si fa riferimento agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile riguardanti i poteri e le funzioni del Collegio Sindacale.

Art. 27

1) Le cariche di Consigliere, Sindaco e membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra di loro.

Art. 28

1) La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

2) E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Disposizioni finali

Art. 29

1) Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l’Assemblea ai sensi del Codice Civile delle vigenti leggi.

registrato ag entrate il 12 dic 2007 serie 3 n. 11569

 

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